A cura di Alessandro Verrelli – L’aula del Senato ha dato via libera al provvedimento sul biotestamento. Con 180 sì, 71 no e 6 astenuti il testo è diventato legge. Il 20 aprile 2017 c’era stata l’approvazione da parte della Camera dei Deputati.
Nella legge sul testamento biologico le principali novità riguardano le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Cinque gli articoli innovatori che, nello specifico, prevedono: disposizioni sul consenso informato, sui minori, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure.
Riguardo il consenso informato, l’articolo 1 dispone che, nel rispetto della Costituzione, non può essere iniziato o proseguito nessun trattamento sanitario se privo del consenso libero e informato della persona che dovrà riceverlo. Nella ratio del legislatore c’è l’intento di promuovere e dare valore alla relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente. Sarà possibile, se il paziente lo desidera, coinvolgere i familiari nella relazione di cura.
Sui minori è previsto che il consenso venga espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostengo. In questa operazione, ovviamente, non si potrà non tenere conto della volontà della persona interessata.
Nel terzo articolo viene disposto che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, oltreché il consenso o il rifiuto riguardo a scelte terapeutiche, diagnostiche o a singoli trattamenti sanitari. Tra questi sono previste anche la nutrizione e l’idratazione artificiali.
Le Dat sono vincolanti per il medico che in virtù di ciò è esente da responsabilità civili o penali. Le modalità di espressione della volontà sono due. È data la possibilità tramite atto pubblico o tramite scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. L’unica eccezione riguarda il caso in cui le condizioni fisiche del malato non consentano le prime due modalità. In questo caso la volontà potrà essere espressa anche tramite videoregistrazione. Da non dimenticare che le Disposizione anticipate di trattamento sono sempre revocabili, anche oralmente, davanti a due testimoni, in caso di emergenza o di urgenza.
Sulla relazione tra medico e paziente, nel caso quest’ultimo si trovi ad affrontare una patologia che rischia di degenerare in cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il curante è obbligato ad attenersi anche nel caso in cui il paziente si trovasse nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.